Condizioni generali di contratto
della ditta Schretzmayer-Sport GmbH (agosto 2021)
Forniture, prestazioni e offerte della ditta Schretzmayer-Sport GmbH (di seguito chiamata venditore) si eseguono unicamente in conformità a queste condizioni generali di contratto. Hanno valore anche per ogni relazione negoziale futura, senza dover concordare ciò espressamente in ogni rispettivo singolo contratto.
Perfezionamento del contratto
1.Tutte le rappresentazioni dell’assortimento del venditore, sia nel catalogo, nei prospetti oppure online, non costituiscono un’offerta di vendita vincolante. Il venditore ha la scelta libera di accettare l’offerta o meno.
2. Con la conferma dell’ordine fatta per iscritto, si considera l’ordine come accettato.
3. Richiedono conferma scritta anche gli accordi accessori, le variazioni e le aggiunte.
4. Il perfezionamento del contratto vale con riserva della fornitura propria effettuata correttamente e in tempo da parte dei fornitori del venditore. Tale riserva vale solo nel caso in cui il venditore ha stipulato con il rispettivo fornitore un negozio di copertura congruo. Il venditore può recedere dal contratto in caso di merce ordinata non disponibile.
Prezzi
1. I prezzi sono da calcolare più IVA.
2. Se non è pattuito altro, i prezzi si intendono dal deposito del venditore. I costi d’imballaggio e trasporto sono esclusi.
3. I costi di spedizione si ricavano dal listino prezzo attuale del venditore.
Pagamenti e scontistiche
1. Un pagamento fuori termine determina il debito degli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Gli interessi sono da pagare immediatamente.
2. L’acquirente ha il diritto alla compensazione e a far valere un diritto di ritenzione solo se il controcredito, con il quale vuole compensare, non è controverso o è accertato giudizialmente.
3. Il venditore concede all’acquirente secondo pattuizione preventiva scritta uno sconto di quantità sul valore netto della merce a condizioni che la quantità pattuita per il periodo stabilito sia rispettata dall’acquirente come concordato.
4. Se l’acquirente in contrasto con la convenzione secondo il nr. 3 non prende in consegna la quantità fissata o la prende in consegna con ritardo, il venditore può addebitargli lo sconto concesso preventivamente. In tali casi il venditore concede però lo sconto di quantità minore se l’acquirente soddisfa con il suo acquisto le condizioni per uno sconto di quantità minore, anche senza che ciò sia stato pattuito. Lo sconto concesso per un pre-ordine non sarà confermato completamente.
5. Nel caso di gravi contravvenzioni in merito all’obbligo di cessione di una quantità fissata da parte dell’acquirente, il venditore ha il diritto di addebitare all’acquirente per ogni singolo prodotto non preso in consegna un risarcimento fissato di € 80,00, a patto che l’acquirente non provi che al venditore non siano derivati danni dovuti al suo comportamento non conforme agli accordi stipulati.
6. Tutti gli accordi riguardanti i termini di pagamento e gli sconti, possono essere revocati dal venditore, se l’acquirente ritarda il pagamento di una o più fatture. In questo caso entrano in scadenza immediata tutte le fatture emesse nei confronti dell’acquirente moroso.
7. Oltre al sopra elencato regolamento, sono applicate le condizioni di pagamento riportate sul listino prezzi in vigore.
Tempi di consegna
1. Il venditore procede alla fornitura subito dopo l’accettazione dell’ordine. Se il venditore non può fornire subito il materiale richiesto, dal deposito è autorizzato a eseguire prestazioni parziali, senza costruirsi in mora per i pezzi non forniti.
Spedizione e trapasso dei rischi
1. Il trapasso dei rischi all’acquirente avviene appena la fornitura è stata consegnata alla persona la quale esegue il trasporto o appena la merce abbia lasciato il deposito del venditore. Se la spedizione è ritardata su richiesta dell’acquirente o per ragioni addebitabili a lui, il passaggio dei rischi all’acquirente si realizza con la comunicazione della disposizione a spedire.
2. Il venditore può stabilire i modi di spedizione, tranne pattuizione diversa.
3. Il venditore è autorizzato, ma non obbligato di lasciare assicurare la spedizione in nome e per fattura dell’acquirente.
Garanzia e responsabilità civile
1. La responsabilità civile per vizi del materiale è di 12 mesi se non si tratta di vendita diretta al consumatore. Richiede che il vizio era presente nel momento del trapasso dei rischi. L’acquirente deve denunciare immediatamente il vizio. La denuncia di vizi del materiale fatta al venditore deve essere fatta per iscritto. Vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto al venditore entro una settimana della fornitura. Il materiale fornito viziato è da mantenere inutilizzato fino all’eventuale ispezione da parte del venditore a momento adeguato.
2. L’infrazione dei doveri esposti esclude ogni diritto a garanzia. Inoltre, spetta all’acquirente il dovere di esaminare la merce fornita immediatamente al momento della consegna per danni subiti dal trasporto e di verificare la completezza ed informare immediatamente il venditore di eventuali vizi del materiale o di perdite tramite denuncia allo speditore o assicurazione giurata e firmata da due testimoni assieme all’acquirente.
3. In caso di denuncia dei vizi fondata il venditore esegue a sua scelta la riparazione o la sostituzione. Se non adempie tale obbligo entro un termine adeguato o se non è stato in grado di adempiere o l’adempimento è troppo oneroso, l’acquirente può ridurre il prezzo o rescindere dal contratto. Preteste di risarcimento per i costi sostenuti o per i danni causati dai vizi e gli altri danni sussistono soltanto all’interno delle regole sulla garanzia limitata.
4. Merce sostituita è da rispedire su richiesta al venditore senza costi per l’acquirente.
5. Riparazioni arbitrarie e trattamenti impropri comportano la perdita di tutti i diritti di garanzia. Solo per evitare danni proporzionalmente grandi o in caso di ritardo nella riparazione dei vizi da parte del venditore l’acquirente ha previo accordo il diritto di effettuare riparazioni e chiedere un risarcimento adeguato dei costi.
6. Logoramento e usura comuni sono esclusi dalla garanzia.
7. Diritti di recesso secondo art. 131 D.Lgs. n. 206/2005 sorgono se la richiesta da parte del consumatore era lecita e affermabile e sempre nel limite legale. Presuppongono inoltre il rispetto degli obblighi da parte dell’avente diritto al regresso, in particolare l’osservanza degli obblighi di ammonimento.
8. È escluso il diritto al risarcimento del danno di ogni forma nei confronti del venditore, suo rappresentante legale e i suoi ausiliari di adempimento fuori dai casi previsti di seguito, se il danno non è stato causato con dolo o colpa grave. Si risponde in caso di infrazione di obblighi cardinali con colpa leggera. La garanzia è limitata per ogni cosa al danno tipicamente prevedibile. Come danno tipico prevedibile s’intende al massimo il doppio del valore dell’ordine sottostante alla richiesta di risarcimento del danno. Queste esclusioni e limitazioni della garanzia non vigono nei casi di offesa alla vita, al corpo o alla salute, nel caso di responsabilità civile per inadempimento delle garanzie di qualità.
Riserva di proprietà
1. Il venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce affinché sia saldato ogni credito contro l’acquirente derivante dal rapporto negoziale inclusa contratti futuri. Ciò vale anche se singoli o tutti i crediti del venditore sono inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato fatto e riconosciuto.
2. L’acquirente ha diritto di vendere la merce soggetto alla riserva di proprietà solo se cede subito al venditore ogni credito verso l’acquirente o verso terzi risultante della vendita. Se è venduta merce soggetta alla riserva di proprietà non elaborata o dopo essere elaborata assieme a oggetti di proprietà esclusiva del venditore, l’acquirente cede immediatamente al venditore l’intero importo dei crediti nascenti dalla vendita. Se – dopo l’elaborazione o unione – è venduta dall’acquirente merce soggetta a riserva di proprietà assieme a merce di proprietà del venditore, l’acquirente cede immediatamente i crediti derivanti dalla rivendita nell’importo del valore dalla merce soggetto a riserva di proprietà con ogni diritto accessorio e con grado maggiore rispetto al resto. Il venditore accetta la cessione. L’abilitazione del venditore di incassare egli stesso il credito rimane inalterata da ciò, ma il venditore si obbliga di non incassare il credito affinché l’acquirente comunichi tutte le informazioni necessarie per l’incasso, consegna la rispettiva documentazione e comunica la cessione al debitore.
3. In caso di accesso di terzi e/o procedimenti esecutivi su merce di proprietà del venditore, l’acquirente è obbligato a comunicare la proprietà del venditore e a informare questo immediatamente.
4. In caso di comportamento dell’acquirente contrastante con le clausole del contratto, in particolare in caso di mora, il venditore può ritirare la merce di sua proprietà o chiedere la cessione dei diritti di restituzione dell’acquirente verso terzi.
5. Nel caso in cui il venditore per mora considerevole dell’acquirente ritira la merce, il venditore accredita all’acquirente il valore della merce detratto il forfait esposto qui di seguito per il lucro cessante e le spese del ritiro. Il forfait comporta 30 % in caso di merce nella confezione originale, altrimenti 40 % del valore netto della merce. Per merce accessoria vale in linea di principio un forfait di 40 %. Il venditore si riserva di provare altri danni e di chiedere risarcimento per questi. L’acquirente ha il diritto di provare che la mora non ha causato nessun o poco danno.
6. Un’eventuale elaborazione o lavorazione della merce soggetta alla riserva di proprietà è fatta dall’acquirente al posto del venditore, senza che per il venditore nascono obblighi da ciò. In caso di specificazione, accessione, commistione in unione della merce soggetta alla riserva di proprietà con merce non di proprietà del venditore spetta al venditore la comproprietà del materiale nuovo riguardo al valore della merce soggetto alla riserva di proprietà rispetto all’altra merce elaborata al momento della specificazione, dell’accessione, della commistione o dell’unione. Se l’acquirente acquista la proprietà esclusiva della cosa nuova, le parti concordano che l’acquirente concede al venditore la comproprietà alla cosa nuova in relazione del valore della merce soggetto alla riserva di proprietà specificata, collegata, commissionata o unita e di conservarla a titolo gratuito per il venditore.
Altre disposizioni
La rivendita della merce fornita ad altri commercianti o venditori o tramite piattaforma di asta nell’internet, in particolare e-bay, non è ammessa. Il venditore si obbliga di consegnare all’acquirente le istruzioni di manutenzione della merce, oggetto della compravendita, facendosi firmare la dichiarazione dell’avvenuta consegna delle stesse.
Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile
1. Luogo di adempimento per le forniture del venditore e per i pagamenti dell’acquirente è la sede dell’impresa del venditore.
2. Foro competente nelle relazioni negoziali con compratori imprenditori è A-4810 Gmunden.
3. Nei rapporti negoziali con clienti esteri si applica la legge Austriaca.
Clausola salvatoria
L’efficacia delle restanti clausole e accordi rimane intatta se una delle clausole generali o una clausola facente parte di altri accordi, dovrebbe essere inefficace o non eseguibile o diventare ciò. In tal caso le parti sono obbligate di concordare al posto della clausola inefficace o non eseguibile una clausola efficace e eseguibile la quale deve essere il più simile possibile alla clausola inefficace.